Statuto

TITOLO I°
COSTITUZIONE - SEDE – CARATTERE – DURATA - STRUTTURA

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E SEDE

E costituita un'associazione denominata "Unione Regionale Cuochi Umbri" ( di seguito denominata anche U.R.C.U. ) con sede in Assisi via capitolo delle stuoie 15 e codice fiscale 02546740545 ed indirizzo PEC unione.regionale.cuochi.umbri@pec.it.
L'Unione Regionale Cuochi Umbri potrà stabilire altre sedi, anche di rappresentanza in tutto il territorio della Regione senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

ARTICOLO 2
CARATTERE – DURATA

L'Unione Regionale Cuochi Umbri è apartitica, apolitica, asindacale, indipendente e senza finalità di lucro.
La durata dell'Unione Regionale Cuochi Umbri è illimitata.

ARTICOLO 3
STRUTTURA

L’Unione Regionale Cuochi Umbri è formata dalle Associazioni Provinciali e/o Territoriali dei Cuochi della regione Umbria, che ne faranno richiesta contestualmente all’Unione Regionale Cuochi Umbri e alla Federazione Italiana Cuochi.
L’Unione Regionale Cuochi Umbri è parte integrante della Federazione Italiana Cuochi con cui condivide scopi e finalità cosi come stabilito nei rispettivi Statuti.

TITOLO II°
SCOPI

ARTICOLO 4
SCOPI

L'Unione Regionale Cuochi Umbri si propone di perseguire i presenti scopi:

  1. Raccogliere e unificare, intorno ad essa tramite le Associazioni Provinciali e territoriali già esistenti alla data odierna i Cuochi, gli insegnanti di cucina, gli allievi degli Istituti Alberghieri di ogni ordine e grado e delle Scuole di Cucina, sostenitori e simpatizzanti per dar vita ad uno spirito unitario che accresca il prestigio sociale, economico e professionale della categoria.

  2. Costituire, nei confronti di istituzioni ed enti, la rappresentanza sul territorio regionale di coloro che si dedicano all’attività culinaria professionale, creando con ogni mezzo occasioni di incontro e dibattito sui problemi della categoria, favorendo una migliore conoscenza e cooperazione tra tutti i soggetti che operano nel settore.

  3. Promuovere, autonomamente e in collaborazione con altri enti e istituzioni, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica italiana e regionale, nonché alla tutela del suo patrimonio storico.

  4. Progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una collaborazione sinergica con gli Istituti Alberghieri e le Scuole di Cucina.

  5. Approfondire le conoscenze tecniche di cucina, predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse del settore ristorazione di qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, turistico, etc.), coinvolgendo a tal fine l’attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura.

  6. Evidenziare, attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l’eccellenza professionale e l’attività meritoria dei cuochi (anche sotto il profilo deontologico), quale esempio di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della cucina e della sua diffusione sul territorio regionale, nazionale e nel mondo.

  7. Ottenere dalle pubbliche amministrazioni o da privati il riconoscimento morale e l’aiuto necessario per poter perseguire, anche attraverso Fondazioni, scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale a favore della categoria e di propri iscritti particolarmente bisognosi.

  8. Progettare, organizzare, gestire e promuovere attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale di giovani da immettere sul mercato del lavoro e/o di lavoratori inseriti in aziende produttive del settore attraverso progetti specifici collegati a programmi provinciali, regionali e/o comunitari.

  9. Aderire tramite il versamento delle quote associative alla Federazione Italiana Cuochi rispettandone lo Statuto e il Regolamento. Partecipare attivamente a tutte le attività sociali della Federazione Italiana Cuochi.

  10. Collaborare, aderire o partecipare attivamente esprimendo proprie rappresentanze a confederazioni, enti nazionali, internazionali, sopranazionali o comunitari che espletino o prevedano settori di attività inerenti alla categoria e al proprio ambito di competenza e ad associazioni culturali in genere.

  11. Costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. per svolgere attività di natura commerciale o di servizi ed eventi specifici, sempre legati all’attività dell’ Unione Regionale Cuochi Umbri.

TITOLO III°
ASSOCIATI

ARTICOLO 5
DIRITTI ASSOCIATI

Possono aderire all’Unione Regionale Cuochi Umbri tutti i cittadini italiani o stranieri che si dedichino o che si siano dedicati professionalmente all’attività culinaria, che si siano distinti per particolari attività di benemerenza e/o di sostegno nei confronti della categoria dei “Cuochi” sempre ed unicamente per il tramite delle Associazioni Provinciali e Territoriali legalmente costituite.
Gli associati hanno diritto a fruire delle prestazioni e dei servizi resi dall’Unione Regionale Cuochi Umbri e sono legittimati a prendere parte attivamente, attraverso le proprie Associazioni e i loro organi di competenza, alla vita e all’amministrazione della stessa, in conformità con le funzioni e il ruolo che le “Rappresentanze” Provinciali e Territoriali svolgono in essa.
In particolare tutti gli associati hanno diritto di partecipare, in persona dei loro delegati, alle Assemblee secondo le modalità indicate negli articoli del presente Statuto.

ARTICOLO 6
CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli Associati si distinguono in “Effettivi”, “Onorari” e “Sostenitori”.

  1. Sono “Associati Effettivi” tutti i “Soci Professionisti” e gli “Allievi”Sono “Associati Effettivi” tutti i “Soci Professionisti” e gli “Allievi”.

    1. I Soci Professionisti sono coloro che esercitano e/o hanno esercitato l’attività culinaria come attività primaria lavorativa, anche nell’ambito della docenza e formazione, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego, e che ne abbiano fatto domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza. Per sedi di appartenenza si intendono le sedi Provinciali e Territoriali della propria residenza o la sede Provinciale del luogo di lavoro o nella quale si trova la scuola in cui svolgono o hanno svolto tale incarico.

    2. I Soci Allievi sono coloro che, in qualità di studenti, sono iscritti o frequentano corsi di cucina presso gli Istituti Alberghieri statali, paritari ed enti o istituti che, secondo l’attuale normativa hanno competenza sui percorsi di formazione professionale della categoria, accreditate o partecipate dalla Pubblica Amministrazione, Regioni di competenza o MIUR, che ne abbiano fatto domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza.

  2. Sono “Soci Onorari” tutti coloro i quali, per particolari attività svolte, opere o aiuti costituenti benemerenza prestati nei confronti della categoria siano ritenuti meritevoli dalle singole Associazioni Provinciali e Territoriali.
    La nomina dovrà essere comunicata alla Federazione Italiana Cuochi.
    L’ Unione Regionale Cuochi Umbri ha l’obbligo di tenere aggiornata la lista dei soci onorari.
    La carica di Presidente Onorario dell'Unione Regionale Cuochi Umbri la cui durata è pari a quella delle altre cariche, sarà sancita dall’Assemblea Regionale dei Delegati su proposta del Consiglio Regionale.

  3. Sono “Soci Sostenitori” – con i contenuti e le modalità specificamente stabiliti dai rispettivi Consigli Direttivi – tutti coloro che, svolgono attività aventi lo scopo di promuovere e tutelare sul territorio di competenza interessi omogenei o contigui a quelli dell'Unione Regionale Cuochi Umbri siano ritenuti idonei dalle singole Associazioni Provinciali e Territoriali.
    I “Soci Sostenitori” hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e quelli delle Associazioni cui fanno riferimento e che aderiscono all’Unione Regionale Cuochi Umbri e di rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell’Unione Regionale Cuochi Umbri, astenendosi da comportamenti contrari allo scopo ed all’attività dell’Associazione.
    La possibilità di ricoprire cariche all’interno dell’Unione Regionale Cuochi Umbri spetta solo agli “Associati Effettivi” che abbiano compiuto la maggiore età.
    I soci costituiscono ed esercitano la loro azione attraverso” Rappresentanze” Provinciali e territoriali (già costituite alla data odierna).

ARTICOLO 7
RINUNCIA – DECADENZA - ESCLUSIONE

La qualità di associato si perde:

  1. per dimissioni;

  2. per morosità;

  3. per indegnità;

  4. per violazione delle previsioni sancite nel Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi.

L’associato che non intenda essere più iscritto all’Unione Regionale Cuochi Umbri deve darne comunicazione al Consiglio Regionale, fermo restando che la quota associativa versata per l’anno in corso, nella quota parte di spettanza dell’Unione Regionale, non sarà rimborsabile.

La qualità di associato si perde automaticamente per il fatto del mancato pagamento della quota annuale all’Associazione Provinciale e Territoriale di appartenenza entro la data fissata per la chiusura del tesseramento in ciascun anno solare, stabilita dall’Assemblea nazionale dei Delegati della Federazione Italiana Cuochi

In presenza di comportamenti dell’associato contrari alla legge, all’Atto Costitutivo, allo Statuto o al Codice Deontologico, gravemente lesivi degli interessi , dell’onorabilità e del prestigio della categoria e/o dell'Unione Regionale Cuochi Umbri, su segnalazione dell'Unione Regionale Cuochi Umbri stessa, dopo aver sentito l’interessato e garantito il suo diritto di difesa nella prima riunione utile, avviare l’iter per l’adozione del provvedimento di radiazione per indegnità inoltrando la segnalazione al Consiglio Nazionale e al Collegio Arbitrale della federazione Italiana Cuochi i quali delibereranno secondo le disposizioni dello Statuto Nazionale al quale l'Unione Regionale Cuochi Umbri si conforma.

Nel periodo intercorrente la comunicazione all’associato da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di radiazione per indegnità e la data di convocazione della riunione per la decisione del provvedimento dinnanzi al Consiglio Nazionale, l’associato è sospeso cautelarmente da ogni funzione ricoperta all’interno dell’Unione Regionale Cuochi Umbri Il periodo di sospensione si protrae sino al termine dell’eventuale ricorso dinnanzi al Collegio Arbitrale. Contro il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Nazionale, l’interessato può proporre ricorso entro 60 (sessanta)giorni davanti al Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito l’interessato, decide a maggioranza dei suoi componenti il provvedimento definitivo ed inappellabile di conferma o rigetto della radiazione dell’associato per indegnità.

ARTICOLO 8
OBBLIGHI

Gli associati dell’Unione Regionale, Organo in delega della Associazioni Provinciali/Territoriali, sono tenuti:

  1. all'osservanza scrupolosa del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi;

  2. A prestare, se richiesta , la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.

  3. A mantenere un comportamento decoroso e deontologicamente corretto nei confronti di tutti gli associati.

TITOLO IV°
ORGANI DELL’UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI

ARTICOLO 9
ORGANI

Gli organi dell'Unione Regionale Cuochi Umbri sono:

  1. L'Assemblea Regionale dei Delegati;

  2. Il Consiglio Regionale;

  3. Il Collegio dei Sindaci Revisori.

ARTICOLO 10
ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI

L’Assemblea Regionale dei Delegati è il massimo organo deliberativo ed è composta da tutti i Delegati nominati dalle Assemblee Generali delle Associazioni Provinciali e Territoriali ed esattamente 1 ( uno ) Delegato ogni 30 ( trenta ) soci dell’Associazione provinciale o territoriale, che siano in regola con il versamento della quota associativa e per i quali non sia in corso la procedura di radiazione.
L’Assemblea Regionale dei Delegati si riunisce almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, la cui durata coincide con l’anno solare.
Al fine di garantire la designazione dei delegati e la regolare assunzione delle rappresentanze, essa si riunisce entro e non oltre 15 giorni dalla convocazione dell’Assemblea nazionale.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, qualora lo ritenga opportuno il Presidente Regionale o il Consiglio Regionale.

Con riferimento alle Assemblee Regionali elettive, la computazione del Quorum dei Delegati, deve essere fatta calcolando la media dei soci iscritti negli anni del precedente mandato.

ARTICOLO 11
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI

L’Assemblea Regionale dei Delegati viene convocata dal Consiglio Regionale o dal Presidente Regionale e, in sua assenza, dal Vice Presidente con comunicazione, contenente l’indicazione della data, l’ora e il luogo dell’Assemblea e degli argomenti da trattare all’ordine del giorno, trasmessa a mezzo lettera raccomandata, telefax, PEC, via e-mail e sms con conferma di ricezione inviata alle singole Associazioni Provinciali di competenza non appena ne riceverà notifica dalla Federazione Italiana Cuochi o ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo riterrà necessario, almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

ARTICOLO 12
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI

L’Assemblea Regionale dei Delegati è presieduta dal Presidente Regionale o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. In loro assenza è presieduta da un delegato della stessa Assemblea.

In prima convocazione l’Assemblea Regionale dei Delegati è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione, entro il giorno successivo la prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni associato appositamente delegato a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare a mezzo delega scritta da un altro delegato.

Nessun delegato può comunque essere titolare di più di tre deleghe scritte.

Le deleghe si ritengono valide solo se presentate su carta intestata dell’Associazione di appartenenza, firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente Provinciale.

ARTICOLO 13
DELIBERAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI

L’Assemblea Regionale dei Delegati può riunirsi in seduta Ordinaria e Straordinaria.

Le deliberazioni dell’Assemblea Regionale dei Delegati Ordinaria sono valide e approvate se ottengono almeno la maggioranza più uno dei voti dei Delegati presenti.

L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 dei delegati ed in seconda convocazione con la maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti.
La votazione per l’elezione del Presidente è segreta e deve essere effettuata personalmente da ogni delegato che depositerà nell’urna predisposta il proprio voto e quello eventualmente ricevuto per delega.

ARTICOLO 14
FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI

Spetta all’Assemblea Ordinaria dei Delegati:

  1. Approvare la relazione annuale del Consiglio Regionale;

  2. Approvare il rendiconto preventivo e consuntivo annuale;

  3. Approvare il regolamento interno qualora l’Unione Regionale Cuochi Umbri volesse dotarsene;

  4. Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

  5. Eleggere i membri del Consiglio Regionale;

  6. Nominare su proposta del Consiglio Regionale il Presidente Onorario;

  7. Nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;

  8. Nominare i delegati dell'Unione Regionale Cuochi Umbri che partecipano all’Assemblea Nazionale convocata in seduta Ordinaria e Straordinaria come previsto dall’art. 16 dello statuto della Federazione Italiana Cuochi.;

  9. Nominare i Consiglieri Nazionali;

  10. Deliberare sugli argomenti di sua competenza posti all’ordine del giorno;

  11. Determinare le linee programmatiche dell’attività dell’Unione Regionale Cuochi Umbri;

  12. Determinare la quota minima della quota associativa delle Associazioni Provinciali e Territoriali da destinare all’Unione Regionale Cuochi Umbri ed eventuali contributi straordinari.

  13. Deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;

  14. Deliberare in merito alla eventuale necessità di costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. ai fini di svolgere attività di natura commerciale o di servizi, secondo quanto previsto dall’art. 4 punto K.

Spetta all’Assemblea Straordinaria dei Delegati:

  1. Approvare lo statuto dell’Unione Regionale Cuochi Umbri e le relative modifiche;

  2. Deliberare lo scioglimento dell’Unione Regionale Cuochi Umbri;

  3. Nominare, in caso di scioglimento, uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

ARTICOLO 15
CONSIGLIO REGIONALE – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Regionale è nominato dall’Assemblea Regionale dei Delegati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi consiglieri tenendo conto della rappresentanza in percentuale di ogni Associazione. Ad ogni Associazione Provinciale o Territoriale deve comunque essere garantito un rappresentante identificato nel Presidente o, previa diversa decisione della stessa, altro soggetto prescelto e indicato. I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Regionale provvederà alla loro sostituzione tenendo conto della graduatoria iniziale dei non eletti suddivisa per Associazioni. Il mandato dei Consiglieri nominati successivamente scade, come per gli altri, al termine del quadriennio in corso.
Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comporta automaticamente le dimissioni del Presidente e dell’intero Consiglio. In questo caso si renderà necessaria la convocazione, da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, entro tre mesi, dell’Assemblea Regionale dei Delegati, al fine di provvedere a ratificare la nomina dei componenti del nuovo Consiglio Regionale ed eleggere il nuovo Presidente.

ARTICOLO 16
RIUNIONE – COSTITUZIONE – DELIBERE CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente, ed ogni qualvolta essi lo reputino opportuno.

Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio, tramite lettera raccomandata, PEC, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione spedita almeno sette giorni prima della data di convocazione, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Regionali.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

 

ARTICOLO 17
FUNZIONI CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è l’organo direttivo permanente dell’Unione Regionale Cuochi Umbri e determina i modi e i tempi di attuazione delle delibere dell’Assemblea e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Regionale, spettandogli i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

  1. Su proposta del Presidente, nominare il Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio o alla categoria;

  2. Su proposta del Presidente nominare il Tesoriere;

  3. Predisporre il rendiconto consuntivo e budget preventivo annuale;

  4. Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Regionale dei Delegati;

  5. istituire un regolamento interno;

  6. Affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività associative determinandone anche eventuali compensi (convegni, congressi, corsi di cucina, eventi gastronomici ecc.).

ARTICOLO 18
IL PRESIDENTE

Il Presidente Regionale rappresenta legalmente l’Unione Regionale Cuochi Umbri a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente viene eletto fra gli iscritti dall’Assemblea Regionale Ordinaria dei Delegati fra i suoi membri e resta in carica quattro anni. Non può ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi, salvo che alla scadenza dei due mandati, non si realizzi l’evento straordinario che non ci sia alcun candidato che possa ricoprire l’incarico per il mandato successivo e l’Assemblea all’unanimità voti per il conferimento del terzo mandato al candidato uscente.

Al Presidente compete:

  1. Convocare e presiedere l’Assemblea Regionale dei Delegati in seduta ordinaria e straordinaria firmandone i verbali;

  2. Convocare e presiedere il Consiglio Regionale firmandone i verbali;

  3. Eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, garantendo lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Unione Regiona Cuochi Umbri;

  4. Sopraintendere la gestione amministrativa ed economica dell’Unione Regionale Cuochi Umbri, di cui firma gli atti;

  5. Attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all’interno degli organismi associativi;

  6. Garantire una partecipazione attiva alle Assemblee Nazionali nella misura del 50% per ciascun anno di mandato. Le assenze sono ammesse solo in caso di gravi e comprovate motivazioni.

I candidati alla carica istituzionale di Presidente, devono presentare la propria candidatura e il proprio programma entro e non oltre 25 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea riunita allo scopo di procedere all’elezione delle nuove cariche direttive.

ARTICOLO 19
IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

ARTICOLO 20
IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente.
Al Segretario spetta di svolgere le mansioni attribuitogli dal Consiglio regionale e in particolare: svolge tutti i compiti di natura amministrativa legati all’attività dell’Unione Regionale Cuochi Umbri, coadiuva tutte le attività istituzionali del Presidente e cura la redazione del libro verbale dell’Assemblea e del Consiglio Regionale.
Il Segretario è tenuto a partecipare ai lavori di tutti gli organi istituzionali dell’ Unione Regionale Cuochi Umbri presieduti dal Presidente.
Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 21
IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Regionale tra i suoi membri, su proposta del Presidente.
Il Tesoriere è tenuto a svolgere i compiti di natura amministrativa attribuitigli dal Consiglio Regionale .
Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 22
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea Regionale dei Delegati anche fra persone estranee alla categoria, con competenze circa la loro funzione.
I Sindaci Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto.
Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri effettivi un Presidente e cura la tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni da esso assunte.
Al Collegio dei Sindaci spetta di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, vigilare sul buon andamento della gestione economico-finanziaria dell’Unione Regionale Cuochi Umbri e redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dell’ente.

ARTICOLO 23
IL PRESIDENTE ONORARIO

L’Unione Regionale Cuochi Umbri ha facoltà di nominare tra i suoi membri un Presidente Onorario ritenuto particolarmente meritevole per le opere compiute e le attività prestate a beneficio dell’Unione Regionale Cuochi Umbri stessa. La nomina viene deliberata dall’Assemblea Regionale dei Delegati Ordinaria, su proposta del Consiglio Regionale, avanzata all’unanimità dei membri componenti. Il presidente Onorario decade alla scadenza del mandato del Consiglio in carica. È rinominabile e non riveste incarichi specifici e non concorre alla computazione del quorum per la corretta costituzione dell’Assemblea, ma può essere interpellato dagli organi associativi a titolo consultivo su questioni di particolare importanza.

ARTICOLO 24
GRATUITITÀ DELLE CARICHE

L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative sono gratuite.
Il Consiglio Regionale può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Unione Regionale Cuochi Umbri.

TITOLO V°
MEZZI FINANZIARI – ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 25
MEZZI FINANZIARI DELL’UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI

I mezzi finanziari dell’Unione Regionale Cuochi Umbri sono costituiti da:

  1. quote associative e contributi degli associati;

  2. lasciti, donazioni, legati, contributi privati di persone fisiche o giuridiche;

  3. sovvenzioni, finanziamenti, contributi, erogazioni e/o sponsorizzazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, da altri enti sia internazionali sia comunitari che locali e da altri enti pubblici o privati;

  4. redditi patrimoniali o proventi derivanti dalle attività svolte a qualsiasi titolo dall’Unione Regionale Cuochi Umbri;

  5. beni mobili e immobili di proprietà dell’Unione Regionale Cuochi Umbri, acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

  6. fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

  7. utili conseguiti attraverso attività commerciali e/o servizi effettuati da società di capitali e/o cooperative a.r.l. controllate dall’Unione Regionale Cuochi Umbri.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’Unione Regionale Cuochi Umbri.
I rendiconti preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’ Unione Regionale Cuochi Umbri prima dell’Assemblea.
È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante l’esistenza dell’Unione Regionale Cuochi Umbri, salvo che la destinazione non sia imposta o prevista dalla legge.

ARTICOLO 26
ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Regionale il rendiconto economico finanziario dell’Unione Regionale Cuochi Umbri e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Regionale accompagnati da una relazione redatta dallo stesso Consiglio.

TITOLO VI°
MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO – PREVISIONI ULTERIORI – FORO DI COMPETENZA

ARTICOLO 27
MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Le modifiche allo Statuto potranno essere apportate dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza assoluta.
Lo scioglimento dell'Unione Regionale Cuochi Umbri, la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori con contestuale determinazione dei poteri e degli eventuali compensi, devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre/quarti) dei delegati.
In caso di scioglimento dell’Unione Regionale Cuochi Umbri, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto alla Federazione Italiana Cuochi conformemente a quanto disposto dall’art. 148 del d.p.r. n. 917/1986 al comma 8, lettera b), trattandosi di Associazione con finalità analoghe.

ARTICOLO 28
PREVISIONI ULTERIORI RISPETTO A QUANTO SANCITO NEL PRESENTE STATUTO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto della Federazione Italiana Cuochi, nel Codice Civile ed nelle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.
Ogni previsione del presente Statuto che risulti in conflitto con quanto previsto dallo Statuto della Federazione Italiana Cuochi, dovrà ritenersi sostituita da quanto disposto nello Statuto nazionale.
Per la disciplina delle funzioni operative, si rimanda a quanto prescritto nel Titolo IX del Regolamento della Federazione Italiana Cuochi.

ARTICOLO 29
FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi e l’Unione Regionale Cuochi Umbri o i suoi organi, che non possano essere risolte in via conciliativa o con ricorso al Collegio Arbitrale, è competente in via esclusiva il Foro di Perugia competente per la circoscrizione in cui ha sede legale l’Unione Regionale Cuochi Umbri.

 

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